Staking, DeFi e liquidity pool in Italia nel 2026
Dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi delle cripto-attività sale in via ordinaria al 33% e la vecchia soglia di 2.000 euro non esiste più. I proventi percepiti dalla detenzione sono tassati senza deduzioni, mentre solo le permute tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non costituiscono realizzo.
Le regole italiane applicabili dal 2026
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Jetzt vorbereiten →La legge 30 dicembre 2024 n. 207 stabilisce che, per le plusvalenze e gli altri proventi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR realizzati dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva ordinaria è del 33%. La stessa legge elimina già dal 2025 la soglia complessiva di 2.000 euro. Un vecchio articolo che continui a promettere una franchigia o un’aliquota generale del 26% è quindi superato.
La legge contiene una disciplina speciale per determinati token di moneta elettronica denominati in euro: quando rispettano tutte le condizioni previste, l’aliquota indicata è il 26% e la mera conversione tra euro e tali token, o il rimborso al valore nominale, non realizza plusvalenza o minusvalenza. Non basta che un token sia chiamato “stablecoin”: devono essere verificate l’ancoraggio all’euro, le riserve e il soggetto autorizzato nell’Unione europea.
| Operazione | Regola da verificare | Dato necessario |
|---|---|---|
| Reward di staking percepito | Provento da detenzione, tassato senza deduzione | Data, unità e valore normale |
| Vendita o rimborso | Plusvalenza o minusvalenza | Corrispettivo e costo documentato |
| Permuta tra token diversi | Realizzo salvo eguali caratteristiche e funzioni | Diritti e valore normale |
| Deposito in pool | Possibile permuta contro LP token o diritto | Contratto e posizione ricevuta |
| Trasferimento tra wallet propri | Nessun realizzo se proprietà invariata | Prova di entrambe le wallet |
Staking e proventi da detenzione
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Lo staking reward effettivamente percepito deve quindi essere distinto dal capitale messo in staking e da una semplice variazione non disponibile mostrata dal protocollo.
Il report deve conservare il momento della percezione, le unità nette, il valore normale in euro e la fonte di prezzo. Quel valore è indispensabile anche per non tassare due volte la stessa ricchezza alla successiva cessione. Se il rendimento è incorporato esclusivamente nel valore di un liquid-staking token, occorre verificare se esiste davvero un provento separato o soltanto una plusvalenza del token ricevuto.
- separare staking nativo, delegato e custodial;
- documentare claim, disponibilità e periodo di blocco;
- non duplicare l’auto-compounding;
- distinguere principal, reward e commissioni;
- conservare hash, wallet e prezzo in euro.
Lending, vault e yield farming
Un deposito DeFi può cedere una cripto-attività e creare un nuovo receipt token o diritto. Gli interessi possono essere distribuiti in token, accumularsi nel rapporto di cambio del receipt token o comparire solo al rimborso. Non è corretto applicare una voce “staking” uniforme a tutti questi casi.
I proventi percepiti dalla detenzione rientrano nella disciplina indicata dall’Agenzia. La cessione del token originario contro un token differente può inoltre costituire realizzo. L’ingresso, i reward e l’uscita vanno quindi ricostruiti separatamente. Un prestito vero con obbligo di restituzione non coincide con un guadagno, mentre una liquidazione della garanzia può generare una cessione.
Liquidity pool e impermanent loss
Chi apporta ETH e USDC a un pool riceve normalmente un LP token o una posizione NFT. Occorre confrontare caratteristiche e funzioni dei beni ceduti e del diritto ricevuto. Se non sono eguali, l’eccezione alla permuta realizzativa non può essere presunta. Anche il ritiro può scambiare la posizione contro quantità diverse di cripto-attività.
L’impermanent loss non è una deduzione autonoma. Il risultato fiscale deriva da corrispettivi, valori normali e costi delle operazioni riconosciute. Le fee incorporate nel valore della posizione non devono essere conteggiate di nuovo come reward; gli incentive token percepiti separatamente restano invece proventi da analizzare.
- valorizzare ogni token apportato;
- identificare LP token, NFT o diritto ricevuto;
- verificare caratteristiche e funzioni;
- separare fee incorporate e reward distribuiti;
- collegare aumenti, riduzioni e migrazioni;
- valorizzare tutte le attività restituite;
- segnalare prezzi o diritti non determinabili.
Quando la permuta non realizza reddito
L’articolo 67 TUIR esclude il realizzo per la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. La formula è più stretta di “crypto contro crypto”. BTC contro ETH, ETH contro un token di staking liquido o due utility token non sono automaticamente equivalenti. Devono essere confrontati diritti, funzionamento e uso economico.
Un trasferimento dello stesso token tra wallet appartenenti al medesimo contribuente non modifica la proprietà e, secondo la prassi dell’Agenzia, non genera di per sé una plusvalenza. Costo e data devono però continuare. Il manuale cripto Italia 2026 approfondisce le operazioni realizzative.
Costo documentato e minusvalenze
La plusvalenza è determinata rispetto al costo o valore di acquisto. Il contribuente deve provarlo con elementi certi e precisi; in mancanza, il costo è pari a zero. Questo rende fondamentali i trasferimenti tra exchange e self-custody: una vendita non deve perdere il costo solo perché la piattaforma di uscita non conosce l’acquisto originario.
Le minusvalenze seguono le condizioni dell’articolo 68 e devono essere indicate nella dichiarazione per l’eventuale utilizzo previsto. Non possono compensare indiscriminatamente ogni provento da detenzione. La guida alle perdite cripto italiane tratta il riporto e la documentazione.
Quadri dichiarativi e monitoraggio
Il contribuente deve usare il modello e le istruzioni relativi all’anno corretto. Le plusvalenze e gli altri proventi cripto hanno sezioni dedicate; il monitoraggio e l’imposta sul valore delle cripto-attività richiedono inoltre i dati della sezione estero e cripto-attività. La custodia italiana o estera e l’eventuale imposta di bollo già applicata devono essere riconciliate.
- importare exchange, wallet e protocolli completi;
- ricostruire i giroconti tra wallet propri;
- separare proventi da detenzione e plusvalenze;
- verificare ogni permuta e l’eccezione funzionale;
- conservare costi certi e precisi;
- calcolare valori in euro e imposta cripto-attività;
- lasciare visibili dati e prezzi mancanti.
Per attività organizzate o professionali, le regole private non possono essere applicate automaticamente; si veda la guida al trader professionista italiano.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota cripto in Italia nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sostitutiva ordinaria per le plusvalenze e gli altri proventi c-sexies è 33%. Determinati token di moneta elettronica in euro rispettosi dei requisiti di legge hanno una disciplina al 26%.
Esiste ancora la franchigia di 2.000 euro?
No. La legge di bilancio 2025 ha eliminato la soglia. Anche importi inferiori devono essere calcolati secondo le regole applicabili.
Ogni scambio crypto-crypto è neutrale?
No. Non costituisce realizzo solo la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni. Il nome o l’ancoraggio di prezzo non bastano.
L’impermanent loss è deducibile subito?
No come metrica autonoma. Serve una minusvalenza derivante da un’operazione riconosciuta e documentata secondo il TUIR.
Fonti ufficiali
- Normattiva: legge 207/2024, aliquota 2026 ed eccezione euro EMT
- Normattiva: articolo 67 TUIR e permute
- Agenzia delle Entrate: plusvalenze e proventi da detenzione
- Agenzia delle Entrate: estero, cripto-attività e monitoraggio
Fonti verificate il 2 settembre 2026. La guida riguarda casi tipici di persone fisiche non imprenditori e non sostituisce l’analisi di un protocollo specifico.
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