Tassazione delle criptovalute in Italia 2026: 33%, quadro T e RW
La disciplina italiana delle cripto-attività è cambiata in due passaggi distinti. Per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025 è stata eliminata la precedente soglia di 2.000 euro, ma l’aliquota per i redditi del 2025 resta al 26%. Per le ordinarie plusvalenze private realizzate dal 2026 l’imposta sostitutiva sale invece, in via generale, al 33%. Questa guida separa correttamente anno di realizzo, dichiarazione e monitoraggio patrimoniale.
Dal 2026 l’aliquota ordinaria sale al 33%
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Jetzt vorbereiten →La vecchia formula “26% oltre 2.000 euro” non descrive più correttamente tutti gli anni. La legge di bilancio 2025 ha eliminato, per le operazioni realizzate dal 1° gennaio 2025, la soglia annua di 2.000 euro prevista per le plusvalenze da cripto-attività. L’Agenzia delle Entrate conferma nelle istruzioni del 730/2026 che i redditi realizzati entro il 31 dicembre 2025 confluiscono nella sezione V del quadro T con imposta sostitutiva del 26%, senza soglia per le operazioni del 2025.
Per le ordinarie plusvalenze e gli altri proventi privati realizzati dal 1° gennaio 2026, la disciplina aggiornata prevede in generale il 33%. Non bisogna confondere l’anno di presentazione con l’anno del reddito: una dichiarazione presentata nel 2026 riguarda normalmente operazioni del 2025 e applica ancora il 26%; il 33% riguarda invece i realizzi del 2026, dichiarati nel 2027.
| Anno del realizzo | Regola privata ordinaria | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Fino al 2024 | 26%, con precedente soglia complessiva di 2.000 euro | Modello relativo all’anno interessato |
| 2025 | 26%, senza la soglia di 2.000 euro | 730/2026 quadro T o Redditi PF 2026 quadro RT |
| 2026 | In generale 33% | Modelli relativi ai redditi 2026, pubblicati nel 2027 |
| Detenzione | Monitoraggio e possibile imposta dello 0,2% | Quadro W o RW secondo il modello |
Dal 2026 esistono disposizioni specifiche per determinati e-money token denominati in euro che rispettano requisiti rigorosi di stabilità e riserva. In tali casi possono restare il 26% e la neutralità di determinate conversioni al valore nominale. Non ogni stablecoin “EUR” soddisfa automaticamente la definizione.
Vendita, pagamento e permuta non hanno sempre lo stesso effetto
L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR include plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, quando non appartengono a un’attività d’impresa o professionale. La vendita contro euro e l’uso di crypto per acquistare beni o servizi sono tipici eventi di realizzo.
La legge prevede però che la permuta tra cripto-attività con uguali caratteristiche e funzioni non sia fiscalmente rilevante. Questa non è un’esenzione universale per ogni scambio crypto-crypto. Bitcoin contro un NFT, un token di governance, una posizione DeFi o una stablecoin può coinvolgere funzioni diverse. Il report deve classificare gli asset e segnalare le coppie dubbie per una verifica.
- vendita contro valuta fiat: normalmente rilevante;
- pagamento di beni, servizi o commissioni: normalmente rilevante;
- permuta tra asset con funzioni diverse: in generale rilevante;
- permuta tra asset con uguali caratteristiche e funzioni: non rilevante per la norma specifica;
- trasferimento tra wallet propri: nessuna cessione se il titolare effettivo non cambia;
- semplice detenzione: nessuna plusvalenza realizzata, ma resta il monitoraggio.
Gli spostamenti tra wallet devono conservare data e costo originari. Senza il collegamento tramite indirizzi e hash, il deposito di destinazione può sembrare un nuovo acquisto a costo zero. La procedura è descritta nella nostra guida all’audit trail per wallet e DeFi.
Plusvalenze, costi documentati e minusvalenze
La plusvalenza parte dalla differenza tra il corrispettivo o valore normale ricevuto e il costo o valore di acquisto documentato, aumentato degli oneri inerenti ammessi. In mancanza di prove, il software non dovrebbe trasformare uno zero tecnico in un costo fiscalmente confermato. La posizione va indicata come “non calcolabile” finché non vengono ricostruiti estratti conto, trasferimenti e saldi iniziali.
Le minusvalenze seguono le condizioni e i limiti previsti per questa categoria e possono avere rilevanza negli anni successivi se correttamente dichiarate. Dal 2025 l’eliminazione della soglia di 2.000 euro riguarda anche la struttura delle minusvalenze. Un report deve quindi distinguere anno di realizzo, risultati positivi, risultati negativi già dichiarati e residui utilizzabili, senza compensare automaticamente categorie diverse.
La normativa non autorizza una scelta libera del metodo più conveniente a fine anno. Occorrono una regola coerente di identificazione delle unità, cronologia completa, valori in euro e prova delle commissioni. Movimenti mancanti o duplicati possono alterare sia il risultato sia la consistenza patrimoniale.
Quadro T o RT per i realizzi, quadro W o RW per la detenzione
Per il 730/2026, l’Agenzia delle Entrate dedica la sezione V del quadro T alle plusvalenze da cripto-attività realizzate entro il 31 dicembre 2025 con imposta del 26%. Chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche utilizza il corrispondente quadro RT secondo le istruzioni annuali. Il report crypto prepara i valori e le operazioni, ma il modello dipende dalla dichiarazione effettivamente scelta dal contribuente.
Il monitoraggio è un flusso distinto. Le cripto-attività detenute devono essere considerate nel quadro W del 730 o nel quadro RW del modello Redditi, insieme all’imposta sul valore delle cripto-attività pari, in via generale, allo 0,2%. Il semplice totale delle vendite non basta: occorrono consistenza, periodi di possesso, valore iniziale e finale, movimenti e modalità di custodia.
- Confermare residenza fiscale e anno del realizzo.
- Importare exchange e wallet e riconciliare i trasferimenti propri.
- Classificare la funzione degli asset nelle permute.
- Separare realizzi 2025 e 2026 e le relative aliquote.
- Calcolare plusvalenze, minusvalenze e costi documentati.
- Preparare separatamente quadro T/RT e monitoraggio W/RW.
- Indicare prezzi mancanti e contratti incerti come punti da verificare.
Staking, lending, mining, DeFi e derivati
La lettera c-sexies comprende anche altri proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, ma un’etichetta dell’exchange non basta per determinare la categoria. Staking, lending, liquidity pool e airdrop possono rappresentare diritti o prestazioni differenti. Bisogna documentare quando il provento diventa disponibile, il valore normale al ricevimento e il costo utilizzato per la futura cessione.
Futures, perpetual e opzioni richiedono l’analisi del contratto. Il P&L realizzato alla chiusura, il funding e le commissioni devono restare separati. Una riga open_long, open_short o position_snapshot descrive una posizione ma non crea una seconda plusvalenza realizzata. I contratti non classificati devono comparire in un foglio di controllo e non essere inclusi automaticamente nel calcolo spot.
Mining professionale, servizi validator e trading organizzato possono costituire attività d’impresa. In tal caso cambiano base imponibile, deduzione dei costi, contabilità e possibili aspetti IVA o previdenziali. Il profilo privato al 33% non può essere scelto se i fatti descrivono un’impresa. Per confrontare senza confondere le regole, consulta le guide su Spagna e Portogallo.
Controlli finali per un report crypto italiano
Conserva file CSV originali, estratti API, indirizzi, hash, contabili bancarie, fonti dei prezzi e prova delle commissioni. Le ricostruzioni di opening date, entry price o costi devono essere etichettate, così da non essere confuse con dati originali dell’exchange. Un software per report fiscali crypto deve continuare l’elaborazione degli altri dati quando una posizione non è calcolabile, ma non inventare il valore mancante.
Dal 2026 gli obblighi europei DAC8 aumentano la raccolta di dati da parte degli operatori, ma non sostituiscono la dichiarazione personale né la ricostruzione del costo. La nostra guida a DAC8 e segnalazioni degli exchange spiega perché i totali trasmessi e il calcolo del contribuente possono avere livelli di dettaglio diversi.
Domande frequenti sulla tassazione crypto in Italia
Nel 2026 esiste ancora la soglia di 2.000 euro?
No. La soglia è stata eliminata per i risultati realizzati dal 1° gennaio 2025.
Perché il quadro T 2026 indica ancora il 26%?
Perché il 730/2026 dichiara i redditi realizzati nel 2025. Il 33% riguarda in generale i realizzi dal 1° gennaio 2026.
Ogni scambio crypto-crypto è neutrale?
No. La neutralità riguarda cripto-attività con uguali caratteristiche e funzioni, non qualsiasi coppia di token.
Le crypto vanno dichiarate anche senza vendita?
Il semplice possesso non genera una plusvalenza realizzata, ma può richiedere monitoraggio W/RW e imposta sul valore delle cripto-attività.
Tutti gli stablecoin restano al 26% nel 2026?
No. Le regole specifiche riguardano e-money token in euro che soddisfano requisiti legali rigorosi.
Fonti ufficiali
- Normattiva: articolo 67 TUIR, lettera c-sexies
- Agenzia delle Entrate: quadro T del 730/2026
- Agenzia delle Entrate: quadro RW e cripto-attività
- Gazzetta Ufficiale: disciplina applicabile dal 2026
Verificato il 1° settembre 2026. I modelli definitivi per i redditi 2026 saranno pubblicati nel 2027. Questa guida non sostituisce una consulenza fiscale italiana.
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